Questa convenzione non è più attiva
POLIZIA DI STATO – CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Protocollo D’intesa tra il Ministero Dell’interno – Dipartimento Della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Sanita’ e il Consiglio Nazionale Ordine Degli Psicologi
PREMESSO CHE
il Dipartimento della Polizia di Stato – Direzione Centrale di Sanità ravvisa la necessità di:
- rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dalla Polizia di Stato a sostegno dei propri dipendenti;
- ampliare l’offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su tutto il territorio nazionale ai dipendenti e ai loro famigliari;
- favorire l’opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità della vita;
CONSIDERATO CHE
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, istituito con Legge 18 febbraio 1989, n.56:
- “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale”
- promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l’osservanza del codice deontologico;
- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perchè possano avvalersi del contributo dello psicologo, psicoterapeuta, degli psicologi e psicoterapeuti per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;
OSSERVATO CHE
il Consiglio Nazionale Odrine degli Psicologi, tra i propri compiti, ha quello di promuovere ogni iniziativa affinchè gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l’intervento dei professionisiti nelle loro rispettive attività;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, d’intesa con gli Ordini Territoriali, si impegna a individuare psicologi e psicoterapeuti per fornire le prestazioni professionali, di seguito specificate, a favore dei dipendenti della Polizia di Stato – in servizio e in congedo – e dei loro famigliari (di sostegno beneficiari). Si conviene che il concetto di famiglia è da interpretarsi in “forma estensiva” (conviventi, vedove/i, ecc.).
Art. 2
Le prestazioni saranno erogate dagli psicologi iscritti alla sezione A dell’Albo degli Psicologi, con una formazione specifica nella consulenza famigliare, di coppia e dell’età evolutiva e dagli psicologi autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ai sensi degli art. 3 e 35 della legge 56/89, che manifestano la volontà di aderire al presente Protocollo d’Intesa. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi si impegna a pubblicare l’apposito elenco reperibile presso il proprio sito internet www.psy.it e presso le sedi di ogni ordine territoriale dove saranno predisposti gli elenchi.
Art. 3
Le prestazioni oggetto del presente Protocollo d’Instesa sono quelle indicate nel nomenclatore approvato dal Consiglio Superiore di Sanità.
Le prestazioni verranno così determinate:
- primo incontro gratuito
- per le prestazioni successive si concorda l’applicazione dello sconto di almeno il 20% sulla tariffa del professionista
Art. 4
Il Consiglio Nazionale Ordine Degli Psicologi si impegna a promuovere periodicamente e compatibilmente con le risorse degli Ordini territoriali degli Psicologi, di concerto con la Polizia di Stato – Direzione Centrale di Sanità e d’intesa con gli Ordini territoriali degli Psicologi, l’organizzazione di convegni/conferenze a favore del personale della Polizia, su temi inerenti problematiche psicologiche socialmente rilevanti.
Tali iniziative, di specifico carattere culturale, saranno svolte – a titolo gratuito – dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e dalla Polizia di Stato presso strutture del Dipartimento della P.S.
Art. 5
Il Dipartimento della Polizia di Stato – Direzione Centrale di Sanità, si impegna a divulgare sul proprio portale intranet “Doppiavela” l’elenco dei professionisti che, presso ogni ordine regionale degli psicologi, aderiscono alla presente iniziativa, nonchè le relative prestazioni.
Esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo il Consiglio Nazionale degli Psicologi autorizza l’utilizzo del proprio logo.
Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio Nazionale degli Psicologi.
Il Consiglio Nazionale degli Psicologi non utilizzerà il logo “Polizia di Stato” nonchè lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell’art. 6 ter della convenzione di Parigi e del D.Leg.vo 10.2.2005 nr. 30.
Non saranno altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e di caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 6
Il Consiglio Nazionale degli Psicologi si impegna, nel pieno rispetto del diritto alla Privacy dei beneficiari appartenenti alla Polizia di Stato e dei loro famigliari, a fornire gli indici, esclusivamente numerici, delle adesioni alle prestazioni fornite in virtù del presente protocollo, a richiesta del Dipartimento della Pubblica sicirezza – Direzione Centrale di Sanità, che ne curerà la valutazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio in base alle necessità emergenti sul territorio.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy), i dati personali forniti dal Consiglio Nazionale degli Psicologi saranno trattati:
- per l’erogazione delle prestazioni
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale degli Psicologi.
In qualsiasi momento il beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy scrivendo all’indirizzo mail.
Art. 7
Il presente atto costituisce l’avvio di una collaborazione tra gli Enti firmatari che potrebbe prevedere accordi bilaterali collegati al protocollo e disciplinare, inoltre, ulteriori forme di collaborazione tra le due istituzioni.
Art. 8
Il presente Protocollo d’Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di due anni con possibilità di rinnovo attraverso l’adozione di formale provvedimento.
Consiglio Nazionale degli Psicologi – Ministero dell’Interno Dipartimento di P.S.
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